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Statuto
ARTICOLO 1
(Denominazione)
- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, costituito con atto in data 13.10.1937, dotato di riconoscimento giuridico conseguito con Regio Decreto 13.12.1937, n°2248, ha assunto la denominazione di Ente Regionale per l´Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona in forza della Legge Regionale 16.12.2005, n° 36.-
ARTICOLO 2
(Natura giuridica ed ambito territoriale)
- L'Ente Regionale per l´Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, imprenditoriale, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile.-
- L´Ente espleta, nel territorio della provincia di Ancona, le funzioni connesse all´incremento ed alla gestione del patrimonio abitativo pubblico, quale ente strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e ad altri soggetti pubblici per le politiche abitative, ivi comprese le attività tecniche di progettazione delle opere, di direzione dei lavori e di gestione degli appalti.
ARTICOLO 3
(Sede)
- La sede legale dell´ente è stabilita in Ancona, Piazza Salvo d´Acquisto n° 40. E´ in facoltà dell´ente stesso rendere operativi eventuali uffici periferici.
ARTICOLO 4
(Funzioni)
- L'Ente Regionale per l´Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona, con sede in Ancona – Piazza S. D´Acquisto n° 40, svolge le seguenti funzioni:
a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata, agevolata e convenzionata, attraverso appalti conferiti nei modi e termini previsti dalla vigente legislazione;
b) la gestione del patrimonio immobiliare e proprio e di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse. - Inoltre l´ERAP può svolgere, a favore di enti pubblici e privati, le seguenti funzioni:
a) la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
b) la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi e nel rispetto delle vigenti norme in materia;
c) la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzia per la locazione;
d) la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.
ARTICOLO 5
(Compiti)
- Per l'attuazione dei propri fini l'ERAP può:
a) acquistare ed acquisire nei modi di legge terreni fabbricabili e non e venderli quando essi risultino inutilizzabili per l'Ente, ovvero la loro utilizzazione edificatorie non sia economicamente conveniente;
b) costruire edifici con i relativi accessori, negozi e autorimesse;
c) acquisire fabbricati per ricavarne abitazioni, uffici, negozi, autorimesse;
d) provvedere alla demolizione degli edifici quando gli stessi si appalesino fatiscenti o richiedano interventi manutentivi eccessivamente onerosi;
e) locare o cedere in proprietà immediata o differita, gli immobili di cui alle precedenti lettere b) e c), nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia;
f) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati di qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;
g) contrarre prestiti, con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
h) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;
i) costituire o partecipare a società di capitali, anche miste, acquisire o venderne quote per le funzioni di cui all´art. 2 comma 2, ovvero di attività strumentali allo svolgimento delle stesse.-
ARTICOLO 6
(Patrimonio)
- Il patrimonio dell'ERAP è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà ;
b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengono all'ERAP, a fondo perduto;
c) dal patrimonio degli altri enti di cui venga disposta la fusione od incorporazione;
d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
e) dal fondo di riserva costituito ai sensi del codice civile. - I conferimenti di capitali previsti alla precedente lettera b) debbono essere preventivamente accettati nei modi di legge.
ARTICOLO 7
(Organi)
- Sono organi dell´ERAP:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore dei Conti.
ARTICOLO 8
(Consiglio di Amministrazione)
- Il Consiglio di Amministrazione dell'ERAP è composto da:
tre componenti nominati dal Consiglio Regionale;
un componente nominato dalla Provincia di Ancona;
un componente nominato dal Comune di Ancona. - Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati con decreto della Giunta Regionale e sono scelti tra i componenti il Consiglio.
- I Consiglieri vengono nominati per la durata di cinque anni dalla data del decreto di nomina.
- In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 9
(Presidente)
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari.
- Spetta al presidente adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.
- Partecipa personalmente o tramite suo delegato, in rappresentanza e nell´interesse dell´Ente, a riunioni, convegni e seminari sull´Edilizia Residenziale Pubblica o comunque su argomenti che attengono alle attività che l´Ente può svolgere.
- Per tali partecipazioni i rimborsi spese vengono corrisposti ai sensi della Legge Regionale n° 20/1984 e succ. mod.-
ARTICOLO 10
(Vice Presidente)
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; mancando il Vice Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano per nomina ed a parità di nomina dal Consigliere più anziano di età.
ARTICOLO 11
(Revisore dei Conti)
- Per la sorveglianza delle operazioni contabili dell'ERAP e per le altre competenze di controllo civilistico e fiscale è nominato dalla Giunta Regionale un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei revisori contabili, di cui all´art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
- Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
- Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- Il Revisore dei Conti esercita il controllo interno sulla gestione dell'ERAP ed in particolare:
a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio e le relative variazioni ed assestamento;
d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa;
e) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull´andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell´Ente da trasmettere al Presidente dell´E.R.AP. per le eventuali controdeduzioni.- - Il Revisore dei Conti può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.
- Il Revisore dei Conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'ERAP, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Regione.
ARTICOLO 12
(Incompatibilità e decadenza)
- Le cause di incompatibilità nelle funzioni di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere e di Revisore dei Conti sono stabilite dalla legge.
- Non possono, inoltre, far parte del Consiglio di Amministrazione ne assumere le funzioni di Revisore e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
a) coloro che abbiano un giudizio pendente con l'Ente o che abbiano debiti, liquidi ed esigibili, verso di esso, per i quali sia intervenuta legale messa in mora;
b) coloro che siano tra di loro parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;
c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Ente. - I Consiglieri che senza giustificati motivi non parteciperanno a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
ARTICOLO 13
(Conflitto di interessi)
- I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro e dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori, o soci illimitatamente responsabili, con esclusione di quelle partecipate dall´Ente.-
ARTICOLO 14
(Indennità di carica)
- Al Presidente ed al Vice Presidente ed ai Consiglieri è attribuita una indennità di carica nella misura prevista dalla normativa vigente.
- Ai membri del Consiglio di Amministrazione dell´ERAP è applicata una decurtazione pari a 100 euro per ogni giornata di assenza alle sedute del suddetto Consiglio non giustificata per ragioni di salute con certificato medico, non connessa all'esercizio della carica ricoperta o non riferita a gravi motivi personali.
ARTICOLO 15
(Attività del Consiglio di Amministrazione)
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qual volta sia convocato dal Presidente ovvero ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri in carica o dal Revisore dei Conti.
- Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta ed indicare l'ora e il luogo dell'adunanza nonché i singoli argomenti da trattare.
- Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione può essere effettuata il giorno precedente.
- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente ed in caso di loro mancanza dal Consigliere più anziano per nomina fra i presenti ed a parità di nomina dal Consigliere più anziano d´età.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti in carica e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- A parità di voti prevale il voto di chi presiede.
ARTICOLO 16
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)
- Il Consiglio di Amministrazione dell'ERAP:
a) approva lo statuto;
b) approva il programma triennale di attività;
c) esercita i poteri di indirizzo e di controllo;
d) approva il bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativo all´anno successivo, nonchè il conto consuntivo relativo all´anno precedente, corredato della relazione sull´attività svolta;
e) approva i regolamenti, le convenzioni e la dotazione organica del personale;
f) nomina il Direttore Generale su proposta del presidente;
g) approva le alienazioni immobiliari;
h) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte. - Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera su ogni altra materia non compresa nel comma precedente, ma ad esso attribuita da leggi e regolamenti statali e regionali.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più componenti particolari poteri determinandone i limiti.
ARTICOLO 17
(Responsabilità degli amministratori)
- Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- Chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori dell'Ente deve prestare una congrua cauzione.
ARTICOLO 18
(Direttore Generale)
- Il Direttore Generale dell'ERAP è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. È scelto tra i dirigenti dell'Ente, ovvero anche all´esterno con le modalità previste dall´art. 27 delle L. R. 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni.
- L'incarico ha la durata massima di cinque anni e può essere rinnovato; ha termine, comunque, con l´insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione revoca l'incarico, anche prima della scadenza del termine in caso di ripetute violazioni di leggi o di gravi irregolarità amministrative e contabili.
- Al Direttore Generale spetta la gestione amministrativa e finanziaria dell´ERAP, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.-
- Il Direttore Generale esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione, a lui competono tutti i poteri non riconducibili agli organi di cui al precedente art. 7.-
- In particolare il Direttore Generale:
a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
b) interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario; esprime parere non vincolante sulle proposte di deliberazione, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni;
c) cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente, provvede all'adozione di tutti gli atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi, comprese le reversali d'incasso e i mandati di pagamento;
d) emana i bandi di concorso per l´assunzione del personale, ammette i concorrenti e ne nomina e presiede le relative commissioni;
e) autorizza l´espletamento delle procedure per l´affidamento dei contratti presiedendone le commissioni;
f) dirige il personale, cura l´organizzazione degli uffici, nomina i dirigenti degli uffici medesimi ed i titolari di posizioni organizzative;
g) nomina i procuratori, e autorizza le transazioni e gli arbitrati, nonché l´esercizio delle azioni da promuovere dinanzi all´autorità giudiziaria ed amministrativa .- - Il Direttore Generale può delegare parte delle proprie funzioni ad altri dirigenti o funzionari dell'Ente, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione.-
- Il Direttore Generale designa il dirigente o funzionario incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
ARTICOLO 19
(Gestione economico-finanziaria)
- L'esercizio finanziario dell'ERAP, decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Entro il 15 ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione, distinto per capitoli.
- Il bilancio è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente contenente il programma degli interventi costruttivi da svolgere, nonché dagli altri allegati previsti dalla normativa vigente.
- Il bilancio viene sottoposto al Revisore dei Conti il quale esprime il proprio parere obbligatorio prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.
- Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione della relativa voce di bilancio.
- Le eventuali variazioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio con la medesima procedura prevista per l´approvazione del bilancio di previsione.
- Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo dell´esercizio precedente, corredato dalla relazione del Presidente nonché del verbale del Revisore dei Conti redatto ai sensi dell´art. 2429 del C.C..-
ARTICOLO 20
(Utili)
- Gli eventuali utili netti derivanti dalla gestione dell´Ente sono destinati soltanto al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati nell´art. 2 nonché alla costituzione del fondo di riserva previsto dal codice civile.-
ARTICOLO 21
(Modifiche dello Statuto)
- Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti in carica."