Statuto

ARTICOLO 1

(Denominazione)

  1. L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, costituito con atto in data 13.10.1937, dotato di riconoscimento giuridico conseguito con Regio Decreto 13.12.1937, n°2248, ha assunto la denominazione di Ente Regionale per l´Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona in forza della Legge Regionale 16.12.2005, n° 36.-

ARTICOLO 2

(Natura giuridica ed ambito territoriale)

  1. L'Ente Regionale per l´Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, imprenditoriale, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile.-
  2. L´Ente espleta, nel territorio della provincia di Ancona, le funzioni connesse all´incremento ed alla gestione del patrimonio abitativo pubblico, quale ente strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e ad altri soggetti pubblici per le politiche abitative, ivi comprese le attività tecniche di progettazione delle opere, di direzione dei lavori e di gestione degli appalti.

ARTICOLO 3

(Sede)

  1. La sede legale dell´ente è stabilita in Ancona, Piazza Salvo d´Acquisto n° 40. E´ in facoltà dell´ente stesso rendere operativi eventuali uffici periferici.

ARTICOLO 4

(Funzioni)

  1. L'Ente Regionale per l´Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona, con sede in Ancona – Piazza S. D´Acquisto n° 40, svolge le seguenti funzioni:
    a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata, agevolata  e convenzionata, attraverso appalti conferiti nei modi e termini previsti dalla vigente legislazione;
    b) la gestione del patrimonio immobiliare e proprio e di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse.
  2. Inoltre l´ERAP può svolgere, a favore di enti pubblici e privati, le seguenti funzioni:
    a) la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
    b) la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi e nel rispetto delle vigenti norme in materia;
    c) la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzia per la locazione;
    d) la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.

ARTICOLO 5

(Compiti)

  1. Per l'attuazione dei propri fini l'ERAP può:
    a) acquistare ed acquisire nei modi di legge terreni fabbricabili e non e venderli quando essi risultino inutilizzabili per l'Ente, ovvero la loro utilizzazione edificatorie non sia economicamente conveniente;
    b) costruire edifici con i relativi accessori, negozi e autorimesse;
    c) acquisire fabbricati per ricavarne abitazioni, uffici, negozi, autorimesse;
    d) provvedere alla demolizione degli edifici quando gli stessi si appalesino fatiscenti o richiedano interventi manutentivi eccessivamente onerosi;
    e) locare o cedere in proprietà immediata o differita, gli immobili di cui alle precedenti lettere b) e c), nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia;
    f) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati di qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;
    g) contrarre prestiti, con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
    h) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;
    i) costituire o partecipare a società di capitali, anche miste, acquisire o venderne quote per le funzioni di cui all´art. 2 comma 2, ovvero di attività strumentali allo svolgimento delle stesse.-

ARTICOLO 6

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell'ERAP è costituito:
    a) dai beni  mobili ed  immobili di  proprietà ;
    b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengono all'ERAP, a fondo perduto;
    c) dal patrimonio degli altri enti di cui venga disposta la fusione od incorporazione;
    d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
    e) dal  fondo di riserva costituito ai sensi del codice civile.
  2. I conferimenti di capitali previsti alla precedente lettera b) debbono essere  preventivamente accettati nei modi di legge.

ARTICOLO 7

(Organi)

  1. Sono organi dell´ERAP:
    a) il Consiglio di Amministrazione;
    b) il Presidente;
    c) il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 8

(Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ERAP è composto da:
     tre componenti nominati dal Consiglio Regionale;
     un componente nominato dalla Provincia di Ancona;
     un componente nominato dal Comune di Ancona.
  2. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati con decreto della Giunta Regionale e sono scelti tra i componenti il Consiglio.
  3. I Consiglieri vengono nominati per la durata di cinque anni dalla data del decreto di nomina.
  4. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

(Presidente)

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari.
  2. Spetta al presidente adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.
  3. Partecipa personalmente o tramite suo delegato, in rappresentanza e nell´interesse dell´Ente, a riunioni, convegni e seminari sull´Edilizia Residenziale Pubblica o comunque su argomenti che attengono alle attività che l´Ente può svolgere.
  4. Per tali partecipazioni i rimborsi spese vengono corrisposti ai sensi della Legge Regionale n° 20/1984 e succ. mod.-

ARTICOLO 10

(Vice Presidente)

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; mancando il Vice Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano per nomina ed a parità di nomina dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 11

(Revisore dei Conti)

  1. Per la sorveglianza delle operazioni contabili dell'ERAP e per le altre competenze di  controllo civilistico e fiscale è nominato dalla Giunta Regionale un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei revisori contabili, di cui all´art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
  2. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
  3. Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  4. Il Revisore dei Conti esercita il controllo interno sulla gestione dell'ERAP ed in particolare:
    a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
    b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
    c) esamina il bilancio e le relative variazioni ed assestamento;
    d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa;
    e) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull´andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell´Ente da trasmettere al Presidente dell´E.R.AP. per le eventuali controdeduzioni.-
  5. Il Revisore dei Conti può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di  controllo.
  6. Il Revisore dei Conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e  contabili nella gestione dell'ERAP, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla  Regione.

ARTICOLO 12

(Incompatibilità e decadenza)

  1. Le cause di incompatibilità nelle funzioni di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere e di Revisore dei Conti sono stabilite dalla legge.
  2. Non possono, inoltre, far parte del Consiglio di Amministrazione ne assumere le funzioni di Revisore e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
    a) coloro che abbiano un giudizio pendente con l'Ente o che abbiano debiti, liquidi ed esigibili, verso di esso, per i quali sia intervenuta legale messa in mora;
    b) coloro che siano tra di loro parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;
    c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Ente.
  3. I Consiglieri che senza giustificati motivi non parteciperanno a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

ARTICOLO 13

(Conflitto di interessi)

  1. I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro e dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori, o soci illimitatamente responsabili, con esclusione di quelle partecipate dall´Ente.-

ARTICOLO 14

(Indennità di carica)

  1. Al Presidente ed al Vice Presidente ed ai Consiglieri è attribuita una indennità di carica nella misura prevista dalla normativa vigente.
  2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione dell´ERAP è applicata una decurtazione pari a 100 euro per ogni giornata di assenza alle sedute del suddetto Consiglio non giustificata per ragioni di salute con certificato medico, non connessa all'esercizio della carica ricoperta o non riferita a gravi motivi personali.

ARTICOLO 15

(Attività del Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qual volta sia convocato dal Presidente ovvero ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri in carica o dal Revisore dei Conti.
  2. Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta ed indicare l'ora e il luogo dell'adunanza nonché i singoli argomenti da trattare.
  3. Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione può essere effettuata il giorno precedente.
  4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente ed in caso di loro mancanza dal Consigliere più anziano per nomina fra i presenti ed a parità di nomina dal Consigliere più anziano d´età.
  5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti in carica e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
  6. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 16

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ERAP:
    a) approva lo statuto;
    b) approva il programma triennale di attività;
    c) esercita i poteri di indirizzo e di controllo;
    d) approva il bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativo all´anno successivo, nonchè il conto consuntivo relativo all´anno precedente, corredato della relazione sull´attività svolta;
    e) approva i regolamenti, le convenzioni e la dotazione organica del personale;
    f) nomina il Direttore Generale su proposta del presidente;
    g) approva le alienazioni immobiliari;
    h) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte.
  2. Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera su ogni altra materia non compresa nel comma precedente, ma ad esso attribuita da leggi e regolamenti statali e regionali.
  3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più componenti particolari poteri determinandone i limiti.

ARTICOLO 17

(Responsabilità degli amministratori)

  1. Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
  2. Chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori dell'Ente deve prestare una congrua cauzione.

ARTICOLO 18

(Direttore Generale)

  1. Il Direttore Generale dell'ERAP è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. È scelto tra i dirigenti dell'Ente, ovvero anche all´esterno con le modalità previste dall´art. 27 delle L. R. 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni.
  2. L'incarico ha la durata massima di cinque anni e può essere rinnovato; ha termine, comunque, con l´insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione revoca l'incarico, anche prima della scadenza del termine in caso di ripetute violazioni di leggi o di gravi irregolarità amministrative e contabili.
  4. Al Direttore Generale spetta la gestione amministrativa e finanziaria dell´ERAP, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.-
  5. Il Direttore Generale esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione, a lui competono tutti i poteri non riconducibili agli organi di cui al precedente art. 7.-
  6. In particolare il Direttore Generale:
    a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
    b) interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario; esprime parere non vincolante sulle proposte di deliberazione, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni;
    c) cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente, provvede all'adozione di tutti gli atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi, comprese le reversali d'incasso e i mandati di pagamento;
    d) emana i bandi di concorso per l´assunzione del personale, ammette i concorrenti e ne nomina e presiede le relative commissioni;
    e) autorizza l´espletamento delle procedure per l´affidamento dei contratti presiedendone le commissioni;
    f) dirige il personale, cura l´organizzazione degli uffici, nomina i dirigenti degli uffici medesimi ed i titolari di posizioni organizzative;
    g) nomina i procuratori, e autorizza le transazioni e gli arbitrati, nonché l´esercizio delle azioni da promuovere dinanzi all´autorità giudiziaria ed amministrativa .-
  7. Il Direttore Generale può delegare parte delle proprie funzioni ad altri dirigenti o funzionari dell'Ente, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione.-
  8. Il Direttore Generale designa il dirigente o funzionario incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 19

(Gestione economico-finanziaria)

  1. L'esercizio finanziario dell'ERAP, decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Entro il 15 ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione, distinto per capitoli.
  3. Il bilancio  è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente  contenente il programma degli interventi costruttivi da svolgere, nonché dagli altri allegati previsti dalla normativa vigente.
  4. Il bilancio viene sottoposto al Revisore dei Conti il quale esprime il proprio parere obbligatorio prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.
  5. Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione della relativa voce di bilancio.
  6. Le eventuali variazioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio con la medesima procedura prevista per l´approvazione del bilancio di previsione.
  7. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo dell´esercizio precedente, corredato dalla relazione  del Presidente nonché del verbale del Revisore dei Conti redatto ai sensi dell´art. 2429 del C.C..-

ARTICOLO 20

(Utili)

  1. Gli eventuali utili netti derivanti dalla gestione dell´Ente sono destinati soltanto al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati nell´art. 2 nonché alla costituzione del fondo di riserva previsto dal codice civile.-

ARTICOLO 21

(Modifiche dello Statuto)

  1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti in carica."


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