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Guida ai servizi
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| Competenza |
Ufficio Gestione e Legale – U.O.O. Gestione |
| Modalità di inizio della procedura |
Domanda del richiedente. |
| Descrizione della procedura |
Il subentro è ammesso solo per quei componenti il nucleo familiare presenti sin dall´assegnazione, ovvero entrati a far parte del nucleo familiare per ampliamento naturale o per autorizzazione dell'E.R.A.P. avvenuta da almeno due anni e nei seguenti casi: subentro per decesso dell´assegnatario subentrano i componenti del nucleo familiare nel seguente ordine: coniuge, figli, affiliati, convivente more uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado, persone prive di vincoli di parentela o affinità; subentro per trasferimento dell´assegnatario subentrano i componenti del nucleo familiare secondo l´ordine descritto in precedenza; subentro a seguito di separazione, scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio L'E.R.A.P. verifica che esista il diritto al subentro in capo al richiedente e che non sussista morosità ne altre condizioni ostative alla permanenza nell´alloggio. In caso di verifiche positive invita con lettera il richiedente per procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione. |
| Documentazione necessaria |
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| Note e osservazioni |
Per la stipula di un nuovo contratto di locazione occorrono:
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| Modulistica |