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Costituzione e funzionamento del condominio
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Competenza

Ufficio Gestione e Legale

Definizione

Il Condominio è una situazione di fatto e di diritto, consiste in un fabbricato in cui coesistono più proprietari di appartamenti. Di fatto il condominio sorge quando l'E.R.A.P. (primo proprietario) comincia a vendere gli alloggi. Il Codice Civile prevede che, se i proprietari sono più di quattro, è necessario che sia nominato un amministratore. Se sono più di dieci deve essere formalizzato uno specifico Regolamento di Condominio.

Descrizione della procedura

Il Condominio viene costituito d´ufficio con decorrenza dal 1° gennaio dell´anno successivo a quello in cui risultino cedute almeno n. 4 unità immobiliari.
L'E.R.A.P. convoca la prima assemblea del condominio per la formale costituzione e la nomina di un Amministratore, che può eventualmente essere anche lo stesso E.R.A.P..

Note e osservazioni

La vita del condominio è disciplinata dal Codice Civile, nonché da eventuali norme regolamentari che i condomini ritengono di approvare. I principali adempimenti dell´amministratore sono la stesura del rendiconto annuale della sua gestione, del bilancio consuntivo delle spese sostenute nell´esercizio precedente e del bilancio preventivo delle spese da sostenere nell´esercizio successivo. Anche la responsabilità di una corretta gestione degli spazi e dei servizi comuni del condominio compete all´Amministratore.
In più l´Amministratore potrà presentare richiesta d´intervento all´ufficio Manutenzione in nome e per conto degli assegnatari relativamente ai singoli alloggi in gestione all'E.R.A.P. ricompresi nel fabbricato.


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